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Riscossione coattiva: i chiarimenti del MEF

lentepubblica.it • 12 Febbraio 2024

regolamento-iscrizione-albo-soggetti-riscossoriIl Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) ha recentemente fornito chiarimenti importanti in materia di riscossione coattiva, in particolare riguardo agli oneri addebitabili al debitore nelle procedure cautelari ed esecutive.


Questi dettagli sono emersi durante l’evento Telefisco 2024, svelando disposizioni chiave presenti nel decreto del 14 aprile 2023 del ministero.

Il decreto, specificamente dedicato all’individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlati all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, presenta un articolo fondamentale, l’articolo 7. Questo articolo prevede il rimborso delle spese sostenute per attività funzionalmente connesse alla procedura di riscossione coattiva.

In particolare, l’articolo 7 dispone che oltre al rimborso previsto negli articoli 5 e 6, è previsto anche il rimborso delle spese vive, diritti ed oneri sostenuti per attività funzionalmente connesse alla procedura di riscossione coattiva.

Questo rimborso è basato su atti di liquidazione corredati da idonea documentazione. Il comma 2 specifica che per queste attività, la liquidazione del rimborso è calcolata utilizzando i parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al decreto del ministro della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, con una riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto.

Riscossione coattiva: i chiarimenti del MEF

La questione si complica quando il Comune o il concessionario della riscossione, iscritto all’albo disciplinato dall’articolo 53 del Dlgs 446/1997, svolge direttamente la riscossione coattiva, ad esempio, procedendo al pignoramento diretto dello stipendio per un credito comunale di euro 2.500. In questo caso, sorge la domanda se sia possibile richiedere, oltre alle spese di cui alla tabella A (euro 57), anche quelle relative alla tabella B (898 euro, a valori medi da Dm 147/2022).

L’individuazione delle misure concernenti il costo della notifica degli atti correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, compresi diritti, oneri e spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, è regolata dall’art. 5 del Decreto del 14 aprile 2023. Tale articolo rinvia alla Tabella A allegata al decreto, i cui valori coprono tutti i costi e gli oneri sostenuti per l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive.

Nel caso in cui per recuperare il credito siano necessarie ulteriori attività funzionalmente connesse alla procedura di riscossione coattiva, individuate dalla tabella B allegata al medesimo decreto, al Comune o al soggetto affidatario che gestisce la riscossione coattiva compete il rimborso delle spese vive, dei diritti e degli oneri sostenuti per tali attività. Questo, naturalmente, a condizione che tali spese siano supportate da atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.

L’infografica del Dott. Enzo Cuzzola

Qui di seguito trovate l’infografica che riassume in “pillole” la sentenza appena analizzata, a cura del Dott. Enzo Cuzzola, esperto in fiscalità degli enti pubblici, consulente e revisore di enti locali.

Fonte: articolo della redazione, infografica a cura del dott. Enzo Cuzzola
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